Art. 1 – Informazioni generali
S.A.C. S.p.A., concessionaria della gestione dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa, giusta Convenzione stipulata con ENAC in data 22/05/2007 (già approvata con Decreto n.139/T del 13/09/2007 del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.7 del D.M.521/1997), intende procedere alla subconcessione di un locale sito sul sedime aeroportuale da destinare a deposito di pezzi di ricambio di aeromobili per piccola manutenzione in autoproduzione, come meglio specificato al seguente articolo 2.
L’affidamento è stato disposto con Determinazione a contrarre n.246 AD del 24/07/2025.
La stazione appaltante è la S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., con sede legale e amministrativa in Aeroporto Fontanarossa Catania, cap. 95121 P.I. 04407770876.
Il RUP è il Dott. Gabriele Costa.
Art. 2 – Oggetto
L’affidamento in subconcessione di cui al presente avviso ha per oggetto un locale, denominato n. 16, di mq. 20, sito sul sedime aeroportuale – zona Airside dell’Aeroporto di Catania – Fontanarossa, come meglio individuato e rappresentato nella planimetria allegata al presente avviso.
Il predetto locale verrà subconcesso ad un Vettore, a cui ne sarà consentito l’uso esclusivo, quale deposito/magazzino per pezzi di ricambio di propri aeromobili, su cui eseguire attività di piccola manutenzione in autoproduzione.
Si precisa che l’area è ubicata nel sedime aeroportuale ed è soggetta quindi ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza aeroportuale, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività aeroportuali.
Art. 3 – Durata
L’affidamento di cui al presente avviso avrà una durata di anni 3 con decorrenza dalla data di stipula del contratto di subconcessione.
Art. 4 – Requisiti di partecipazione
La selezione di cui al presente avviso avverrà tramite procedura negoziata, previa individuazione dei Vettori che dovranno essere in possesso dei requisiti generali e tecnico-economici richiesti da S.A.C.
S.p.a., per poter partecipare alla stessa selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
4.1 Requisiti generali
- Insussistenza delle cause di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023; b. Regolarità contributiva;
4.2 Requisiti di capacità Tecnico- Professionale:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura da cui risulti che l’oggetto sociale sia il trasporto aereo;
- Licenza di manutenzione aeronautica rilasciata dall’ENAC;
4.3 Requisiti di capacità economica
- Avere complessivamente realizzato un fatturato annuo medio, calcolato in rapporto agli esercizi relativi all’ultimo triennio (2024-2023-2022) pari ad €.230.000,00.
Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno far pervenire a S.A.C. S.p.A. esclusivamente mediante la PEC [email protected], entro le ore 12:00 del 18/08/2025, la manifestazione di interesse, unitamente a tutti gli altri documenti di seguito indicati.
- Il concorrente dovrà inviare la seguente documentazione
5.1 Manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara sottoscritta digitalmente, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore, con la indicazione delle generalità del soggetto partecipante, compresi i dati relativi al domicilio ed i contatti, e nell’oggetto con la espressa indicazione che trattasi di: “Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’individuazione e la selezione di operatori da invitare alla procedura negoziata per la subconcessione di un locale ad uso deposito di pezzi di ricambio di aerei per piccola manutenzione in autoproduzione dell’Aeroporto di Catania – Fontanarossa ;
5.2 Dichiarazione sostitutiva resa con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023. 2.a) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 97 (in caso di raggruppamento) e 98 del D.Lgs 36/2023 e precisamente di non avere riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 452quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
(2.b) Che nei confronti del concorrente o di uno dei soggetti indicati al c. 3 dell’art. 94 non sussistono cause di esclusione per ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
(2.c) Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:
- Non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, odi altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (ove applicabile);
- Di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o avere in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
- Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione.
- Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
(2.d) Dichiara:
- a) Di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;b) che la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 16 non diversamente risolvibile;
- Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatori economico nella preparazione della procedura d’appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- Che l’offerta dell’operatore economico non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- Che l’operatore economico non ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. (2.e) Di non avere commesso illeciti professionali gravi che comportino l’esclusione dalla procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 del Codice degli appalti;
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Licenza di manutenzione aeronautica rilasciata dall’ENAC;
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del requisito di capacita economico-finanziaria;
Nessun altro documento dovrà essere inviato. A pena di esclusione non dovrà essere presente alcun riferimento all’offerta economica.
L’Ente si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse con una procedura negoziata diretta e di annullare la procedura in qualsiasi momento. Le richieste di chiarimento possono essere inviate – esclusivamente tramite la PEC entro e non oltre il
11.08.2025.
Le richieste di chiarimento pervenute oltre il termine non saranno lette e non riceveranno risposta. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate nel sito istituzionale della S.A.C. nella sezione relativa alla gara in oggetto.
È pertanto onere dei concorrenti visionare tale sito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.
Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 /2016 e del D. Lgs. 196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
I dati dichiarati non verranno comunicati a terzi fatte salve le eccezioni di legge.
Art. 7 – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 36/2023, il diritto di accesso è differito in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale da parte delle Stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare.
Art. 8 – AVVERTENZE GENERALI
Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale, non vincola in alcun modo la S.A.C. che sarà libera di avviare altre procedure e non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, ai sensi dell’articolo 2, all.II.1 D. Lgs.n.36/2023. La S.A.C. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
f.to Il Responsabile Unico del Progetto
Gabriele Costa
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